mercoledì 15 maggio 2013

richiesta risarcimento danni

Responsabilità per i danni cagionati da animali: Chi risarcisce i danni causati da un animale in custodia ?

foto d animali in stradaArgomento poco comune ma a volte oggetto e protagonista di fatti quotidiani con il coinvolgimento di chi, soprattutto, ha animali propri oppure ha a che fare con gli animali per lavoro. Cosa accade e chi risarcisce i danni causati da un animale in custodia ? Il codice civile all’art. 2052 tratta della responsabilità in questo modo: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che esso fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. Ma tutto ciò cosa significa ? Tale responsabilità appena sopra descritta trova le sue origini nel principio per cui chi tragga vantaggio dall’esercizio di una attività o dall’uso di un bene o di un animale è tenuto a risarcire il danno arrecato ai terzi, che siano casualmente ricollegabili all’attività medesima. Si tratta di una responsabilità valutata oggettivamente sulla mera connessione casuale tra il comportamento dell’animale e l’evento dannoso. Il soggetto responsabile deve quindi essere individuato in chi faccia uso dell’animale nell’interesse proprio e per il perseguimento di proprie finalità. Tale non può considerarsi colui che utilizzi l’animale per svolgere mansioni o incarichi inerenti la propria attività di lavoro, che gli siano affidati dallo stesso proprietario dell’animale, alle cui dipendenze, o nell’interesse del quale, egli presti la sua opera. Ricapitolando, il prestatore d’opera, sia esso autonomo o dipendente, si trova ad essere investito di una custodia in senso meramente tecnico, viene cioè a trovarsi in una situazione analoga ad una sorta di detenzione dell’animale per ragioni di servizio, tipo chi utilizzi un qualsiasi macchinario altrui. Quindi in conclusione ai fini del riconoscimento della responsabilità in base all’art 2052 cc utilizzatore nell’interesse proprio rimane il proprietario (o l’usufruttuario, o il titolare di posizioni assimilate).