venerdì 12 aprile 2013

Impianti satellitari nel condominio

Le istallazioni satellitari in condominio

Molto brevemente si cerca di illustrare cosa è cambiato ai fini delle installazioni degli impianti satellitari, previsti all’art. 30 del testo della Riforma. Consideriamo anzitutto che il fine è quello di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, e le opere di installazione sono state definite innovazioni necessarie ai sensi dell’art. 1120 del c.c. comma 1. Ed in tal senso, i condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’Articolo 1136, potevano “disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni”. Mentre attualmente, la legge di riforma è intervenuta proprio in proposito alla formazione della volontà assembleare, stabilendo che per tali delibere è necessaria una votazione pari a un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, così come descritta dal secondo comma dell’art. 1120 c.c. 

Esonero dal pagamento

Di conseguenza è esclusa la possibilità da parte dei condomini, che non intendono trarre vantaggio, di essere esonerati dal pagamento ed eventualmente concorrervi in un secondo tempo. Di fatti si può concludere che se l’antenna satellitare centralizzata è stata installata dal costruttore rientra tra le parti comuni dell’edificio di cui al n.3 dell’art. 1117 c.c. , ed il condomino, in base al successivo art. 1118 comma 3 c.c. , non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni. L’opera quindi costituisce innovazione necessaria e non può essere qualificata voluttuaria, né soggetta, in quanto suscettibile di utilizzazione separata, al regime di esonero da contributo previsto dall’art. 1121 c.c. in favore dei condomini che non intendano trarne vantaggio.